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DATI GENERALI
Sigla Nazione : A
Capitale : VIENNA
Popolazione : 7812000
Superficie in Km² : 83859
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AUSTRIA GEOGRAFICA
Coordinate geografiche
Europa centrale.Confina con la Rep.Ceca e la Rep.Slovacca a N,
con la Germania a N e NW, con la Svizzera e Liechtenstein a W,
con l'Italia e la Slovenia a S, con l'Ungheria e la Rep.Slovacca
a E.

Religioni
Cattolica (84%), protestante.

Lingue utilizzate
Tedesco

Moneta
Euro

Rete cellulare
Telefono portatile e telefono fisso in auto:
Non vi sono restrizioni relative all'importazione e
all'utilizzazione di un telefono portatile da parte di un
visitatore.
Informazioni dettagliate si possono ottenere presso:
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft un Verkehr
Generaldirektion für die Post und Telegraphenverwaltung
Postgasse 8
1010 VIENNA
Tel.: (43) 1-515 51-0
L'utilizzo di un telefono portatile durante la guida è vietato
(salvo che per i telefoni "viva voce").
Apparecchi CB:
I turisti o i residenti possono importare e utilizzare in
Austria gli apparecchi CB portatili o montati nel veicolo alle
seguenti condizioni:
-
devono
essere conformi al tipo omologato in Austria
-
devono
recare l'etichetta autoadesiva rilasciata
dall'amministrazione postale austriaca.
Possono essere utilizzati i seguenti canali dagli apparecchi
CB nella banda dei 27,12 Mhz:
-
massimo
di 12 canali:
- apparecchio funzionante in modulazione di ampiezza e in
modulazione di frequenza senza superare 0,5 watt, portatile
o montato su un veicolo (ad esclusione dei velivoli);
- etichetta recante la scritta "CB" nonchè la sigla
dell'amministrazione postale.
-
massimo
di 40 canali:
- apparecchio funzionante unicamente in modulazione di
frequenza senza superare 4 watt, sia portatile che montato
su un veicolo;
- etichetta recante la scritta "PR 27" o "CEPT PR 27" nonchè
un numero di identificazione a 5 cifre.
Gli apparecchi CB non conformi, montati su veicolo, devono
essere smontati o sigillati alla frontiera. Un apparecchio
portatile non conforme non può essere importato.
I turisti devono richiedere l'autorizzazione ad utilizzare
l'apparecchio alle autorità postali della provincia dove
intendono soggiornare:
Vienna, Bassa Austria e Burgenland:
Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederoesterreich und
Burgenland
Beckerstrasse 1
A-1011 Vienna
Alta Austria e Salisburghese:
Post- und Telegraphendirektion für Oberoesterreich und
Salzburg
Zollamtstrasse 1
A-4020 Linz
Tirolo e Vorarlberg:
Post- und Telegraphendirektion für Tirol und Vorarlberg
Maximilianstrasse 2
A-6020 Innsbruck
Carinzia:
Post- und Telegraphendirektion für Kaernten
Sterneckstrasse 19
A-9020 Klagenfurt
Stiria:
Post- und Telegraphendirektion für Steiermark
Neutorgasse 46
A-8010 Graz
La domanda deve includere le seguenti indicazioni:
-
nome,
data di nascita e indirizzo permanente del turista
-
indirizzo temporaneo in Austria
-
dettagli
relativi alla zona di utilizzo
-
nome del fabbricante, numero di postazioni utilizzate,
descrizione delle apparecchiature, potenza in watts e banda
di frequenza
-
primo ed
ultimo giorno di utilizzo previsti
-
scopo dell'utilizzo
L'autorizzazione viene concessa a nome di una sola persona,
dietro pagamento di un canone mensile.
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AUSTRIA SITUAZIONE
CLIMATICA
La
primavera e l'autunno- in particolare i mesi di maggio, giugno
e settembre- sono i periodi migliori per visitare Vienna e
Salisburgo; luglio e agosto sono mesi spesso umidi e
temporaleschi a Vienna, piovosi a Salisburgo; l'inverno è
piuttosto freddo e nebbioso. Neve anche abbondante e gelo nei
mesi invernali rallentano il traffico automobilistico e
consigliano prudenza. Alcuni passi, in particolare nel
Vorarlberg, possono essere temporaneamente chiusi.
Fuso orario
GMT+1
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AUSTRIA
VISTI e FORMALITA' VALUTARIE
Formalità valutarie
Nessuna
Documentazione necessaria per l'espatrio
Carta d'identità. L'Austria fa parte dello "spazio Schengen";
pertanto i cittadini italiani, pur dovendone esserne in
possesso, non subiscono il controllo dei passaporti (o di
altri documenti validi per l'espatrio) nei viaggi tra Austria
ed Italia (o altri Paesi Schengen).
A seguito dell'entrata dell'Austria nello "spazio Schengen"
(aprile 1998) sono diventati più severi i controlli alle
frontiere "esterne", quelle cioè con paesi non membri
dell'accordo, e in particolare a quelle terrestri con Rep.
Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia.
I turisti che intendano dall'Austria recarsi in visita, anche
breve, nei paesi vicini devono essere avvertiti che, mentre
per la Slovenia (in quanto Paese confinante) e per l'Ungheria
è sufficiente la carta d'identità valida, per l'ingresso in
Slovacchia e in Rep. Ceca è ancora necessario il passaporto e
che gli uffici consolari italiani non sono in grado di
rilasciare "a vista" tale documento.
Inoltre, nel caso della Rep. Ceca, i minori di età superiore
ai 15 anni dovranno munirsi di passaporto individuale
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AUSTRIA
situazione
SANITARIA
Situazione Sanitaria
Ottima.
Suggerimenti specifici: i turisti che intendano traversare
boschi e foreste nel periodo estivo soprattutto nella regione
di Vienna sono consigliati, previo parere medico, di
vaccinarsi contro la meningite da zecche, la cui incidenza è
peraltro rara.
Vaccinazioni
Nessuna. Consigliata la vaccinazione contro la meningite da
zecche (la cui incidenza è peraltro rara), se si intende
attraversare boschi e foreste nel periodo estivo.
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AUSTRIA
SICUREZZA
Avvertenze
Il pedaggio per circolare sulle autostrade austriache si paga
acquistando un apposito tagliando da applicare sul parabrezza,
reperibile presso i distributori di benzina, gli uffici
dell'Automobile Club (OeAMTC), le agenzie di assicurazione e i
tabaccai. Per i mezzi di peso superiore alle 3,5 T dal 2004 è
stato introdotto il "GO-BOX", sistema elettronico di pagamento
del pedaggio; per info:
-
Portale Web plurilingue:
www.go-maut.at
-
No. verde internazionale: 00800-400-11-400.
I turisti che si
rechino in Austria in auto devono essere avvertiti che, in
caso di infrazione alle norme di circolazione (sono
considerate gravi soprattutto le in- frazioni ai limiti di
velocità), la Polizia austriaca può, in mancanza di pagamento
contestuale, provvedere a confisca a titolo di garanzia di
beni personali di valore non eccedente i 180 euro.
Al rientro in Austria da Paesi vicini non appartenenti
all'Unione Europea, i turisti devono ricordare che vigono i
limiti di importazione in franchigia della Comunità Europea
per alcuni prodotti (tabacchi, alcoolici, profumi, ecc.). Le
infrazioni comportano multe severe, oltre al sequestro dei
prodotti in eccesso.
Normativa: l'uso di droghe, anche leggere, è considerato
reato.
Chi deve portare con sè sostanze stupefacenti per motivi
terapeutici (es. metadone), deve essere provvisto di un
certificato medico rilasciato dalla competente autorità
italiana e tradotto in tedesco.
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AUSTRIA documenti AUTO
Assicurazione
Assicurazione minima obbligatoria:
Il massimale minimo obbligatorio per i danni materiali e
corporali è di 1.090.092 EUR per ogni veicolo a motore,
eccettuati gli autobus, i pullman e gli autocarri.
Qualsiasi veicolo o rimorchio immatricolato all'estero che
circoli in Austria deve essere coperto da assicurazione di
responsabilità civile verso terzi che sia riconosciuta in
Austria.
Assicurazioni estere accettate:
Ai conducenti di veicoli (compresi i rimorchi e i ciclomotori)
con targa ufficiale d'immatricolazione valida rilasciata in
uno dei paesi di seguito indicati non è richiesto il possesso
della Carta Verde per circolare in Austria essendo sufficiente
la polizza assicurativa nazionale in loro possesso:
Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (comprese le Is. Faroer),
Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda
(esclusi i rimorchi), Islanda, Isole Anglo-Normanne, Italia,
Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco (Princ.), Norvegia, Paesi
Bassi, Portogallo, Regno Unito (compr. Is. di Man), Rep. Ceca,
Rep. S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Ungheria, Vaticano.
E' obbligatoria la Carta Verde per i veicoli
immatricolati nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria,
Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia (FYROM),
Malta, Marocco, Moldova, Polonia, Romania, Serbia-Montenegro,
Tunisia, Turchia, Ucraina,
nonchè per i seguenti veicoli:
-
ciclomotori immatricolati in Ungheria e Svizzera;
-
veicoli
militari o veicoli ufficiali della N.A.T.O.;
-
veicoli
immatricolati in Ungheria con targa supplementare con le
lettere DT o CK;
-
veicoli
con targhe di immatricolazione doganali o temporanee emesse
in: Germania, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, o,
successivamente alla scadenza dell'anno di validità indicato
sulla targa di immatricolazione, di: Liechtenstein,
Lussemburgo e Svizzera.
La carta verde non è richiesta per i ciclomotori provenienti
dal Belgio, dall'Irlanda e dal Regno Unito solo se non sono
muniti di targa di immatricolazione o se sono muniti soltanto
di targhe di assicurazione.
Assicurazione a breve termine:
E' possibile contrarre un'assicurazione a breve termine
(chiamata "gelbe Karte" - carta gialla) alla frontiera .
Questa assicurazione di responsabilità civile copre i veicoli
e i rimorchi per un mese a partire dalla data di emissione del
certificato. E' valida per tutti i paesi dell'UE come pure per
l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. I
premi sono:
-
motociclo, rimorchio: 14,53 EUR
-
autovettura privata,veicolo per il trasporto di merci fino a
3 Tonnellate:
87,21 EUR
-
autopullman, autocarro sup. a 3 Tonnellate, veicolo
articolato: 421,50 EUR
Indirizzi utili
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Schwarzenbergplatz 7
Postfach 248
1030 Vienna
telefono: (43) 1 - 711 56 0
telefax: (43) 1 - 711 56 270
internet: http://www.vvo.at
Animali domestici
Cani e gatti
I cani o i gatti di oltre 12 settimane che entrano o ritornano
in Austria o che solamente transitano attraverso l'Austria,
devono essere accompagnati da un certificato veterinario di
buona salute oppure da un certificato internazionale di
vaccinazione. Il certificato deve recare le seguenti
indicazioni in lingua tedesca:
- nome e indirizzo del proprietario
- descrizione dell'animale (razza, sesso, età e colore)
- data e descrizione della vaccinazione antirabbica, la quale deve essere
stata effettuata almeno 30 giorni e non oltre un anno prima
dell'arrivo in Austria
Se il certificato è in lingua diversa dal tedesco, esso deve
essere accompagnato da una traduzione ufficiale in tedesco. I
cani e i gatti non accompagnati da un certificato in corso di
validità dovranno essere visitati da un veterinario austriaco
alla frontiera, ma ciò è possibile soltanto presso alcuni
valichi di frontiera.
N.B. E' possibile importare un totale di 3 cani o gatti.
Non vi è alcuna formalità per i cani adibiti
all'accompagnamento dei ciechi.
Altri animali
E' consentito importare fino a 3 piccoli animali domestici (es.:
conigli, porcellini d'India o topolini) e fino a 20 pesci
d'acquario a persona. Gli animali con zoccoli, gli uccelli
rapaci, le scimmie, le oche, ecc. non sono considerati
domestici e quindi non ne è consentita l'importazione.
Indirizzi utili
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Landstrasser
Hauptstrasse 55-57
1031 Vienna
Telefono: (43)1-71102358/71102403
Fax: (43)1-7158347
Patente
Italiana
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AUSTRIA
VIABILITA'
Rete stradale ordinaria
109.480 km
Rete autostradale
1470 km Dal 1°gennaio 1997 Vignette obbligatoria in Austria .
Dal 1° gennaio 2004 sistema telepass per automezzi sup. a 3,5T
(c.d. "GO-BOX"). Info:
-
portale web plurilingue:
www.go-maut.at
-
No.
verde internazionale: 00800-400-11-400.
Rete ferroviaria
5624 km (3246 elettrificati)
Aereoporti
Vienna, Linz, Salisburgo.
Carburanti
benzina senza piombo (95 ottani): 0,901 EUR/l
benzina senza piombo (98 ottani): 0,981 EUR/l***
diesel: 0,752 EUR/l
GPL: 0,601 EUR/l
( mar.04 )
***poiché la benzina con additivo di piombo e quella con
additivo speciale non sono più in vendita, coloro che
viaggiano con veicoli non catalitici possono utilizzare
l'additivo speciale in vendita presso le stesse stazioni di
servizio dove fanno rifornimento
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AUSTRIA
RECAPITI
Indirizzo Ambasciata d'Italia
Rennweg, 28 1030 Wien
Tel. 0043-1-7125121 Fax 0043-1-7139719
E-mail:
ambitalviepress@vie.at
Sito web:
www.ambitaliavienna.org
Cancelleria Consolare presso Ambasciata d'Italia
(per Vienna, Bassa Austria, Alta Austria, Burgenland, Carinzia
e Stiria)
Ungargasse 43 1030 Vienna
Tel. 0043-1-7135671 Fax 0043-1-7154030
E-mail:
italconsul-vienna@vienna.at
Consolato Generale d'Italia (per i Laender di Tirolo,
Salisburgo e Vorarlberg) Conradstrasse 9A 6020 Innsbruck
Tel. 0043-512-581333/584983 Fax 0043-512-580706
E-mail:
coninns@italconsul-ibk.at
Consolato d'Italia (onorario) Hessenplatz, 19 4020 Linz
Tel. 0043-732-776543/25 Fax 0043-732-77654360
Consolato d'Italia (onorario) Deuringstrasse, 14 6900 Bregenz
Tel. e Fax 0043 -5574 -46350
Consolato d'Italia (onorario) Bergstrasse, 22 5020 Salzburg
Tel. 0043 -662- 878301 Fax 0043-662- 8783014
Consolato d'Italia (onorario) Conrad von Hoetzendorfstrasse 8
8010 Graz
tel: 0043-316- 817917 fax: 0043-316-8056200
Consolato d'Italia (onorario) St. Veiterring 43/3 9020
Klagenfurt
Tel: 0043 -4635-13055-513309. Fax: 0043 -4635-13246
Altri indirizzi
Ambasciata in Italia:
V.le Liegi, 32 -00198 Roma
Tel. 068552880/068552966 Fax 0685352991
E-MAIL rom-ka@bmaa.gv.at
Consolato Generale a Milano
Piazza del Liberty, 8/4
20121 Milano
Tel.: 02783743/02783545/0276316187/0276316105
Fax: 02783625
e-mail:
consolatoaustriaco@libero.it
Consolato Generale a Trieste
Via Fabio Filzi, 1 - 34132 Trieste
Tel.: 040631688
Fax: 040364197
Consolati:
a Palermo: Via L. Da Vinci, 145 - 90145 Palermo - Tel.
0916825696
a Napoli: C.so Umberto I, 275 - 80138 Napoli - Tel. 081287724
a Bari: Via Dalmazia, 179 - 70121 Bari - Tel 0805531995
a Firenze: Lgarno A. Vespucci, 58 - 50123 Firenze - Tel.
0552654222
a Bologna: Via U. Bassi, 13 - 40121 Bologna - Tel. 051268711
a Genova: Via Assarotti, 5 - 16122 Genova - Tel. 0108393983
a Venezia: (Onor.) S. Croce, 251 - 30135 Venezia - Tel.
0415240556
Ufficio ICE Karlsplatz 1/6 1010 Vienna
Tel. 004315039080 Fax 004315039080/20
E-mail: icewien@via.at
Internet address:
www.ice.it/estero/vienna
Camera di Commercio Italiana per l'Austria
Reisnerstrasse 20 1037 Vienna
Tel. 004317158782 Fax 004317158789
E-mail: vienna@italcham.at
Internet address:
www.italcham.at
ENIT Kaerntner Ring 4
1010 Vienna
Tel. 004315051630 Fax 004315050248
E-mail:
Delegation.Wien@enit.at
Internet:
www.Enit.at (non ancora attivato)
www.Enit.it
www.Piuitalia2000.it
ALITALIA Kaerntner Ring 2 1010 Vienna
Tel. 00431505761510/20 Fax 004315058838
Prenotazioni E-mail:
info@worldpoint.ch
Segreteria E-mail:
Zappella@azvie.at
Istituto Italiano di Cultura a Vienna - Italienisches
Kulturinstitut in Wien
Ungargasse 43 - 1030 Wien
tel: 01 7134657 / 7133454 / 7123715 fax: 7123716
e-mail: iicwien@Eunet.at
Istituto Italiano di Cultura a Innsbruck - Italienisches
Kulturinstitut in Innsbruck
Maria Theresien Strasse 38 - 6020 Innsbruck
tel: 0512 583373 fax: 5833735
Asilo italiano: - Gesellshaft fur Betreuung und Erziehung von
Kindern
Prinz Eugen Strasse 14 - 1040 Wien
tel: 0043 1 5049240
Comitato dei Genitori - Chiesa italiana " Minoriten"
Verein " Leonardo" - Minoritenkirche
Minoritenplatz - 1010 Wien
tel: 0043 1 5334162
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AUSTRIA VARIE
Norme di guida
Senso di marcia: Circolazione a destra, sorpasso a sinistra.
LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
La circolazione degli autocarri di peso superiore a 7,5
Tonnellate come pure degli autocarri con rimorchio di peso
superiore a 3,5 Tonnellate è vietata:
-
tutti i
sabati dalle ore 15 alle ore 24
-
tutte le
domeniche e i giorni festivi dalle ore 0 alle ore 22.
Tali limitazioni non si applicano al trasporto di bestiame
destinato all'abbattimento, di latte, di derrate alimentari
deperibili, di provviste, di bevande nelle regioni dove si
praticano le escursioni, nè ai veicoli che trasportano il
personale e il materiale per le riparazioni urgenti dei
sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria, nè ai
veicoli dei servizi di soccorso stradale, nè in caso di
sinistro.
Un'interdizione generale alla circolazione notturna si applica
agli autocarri di peso totale superiore a 7,5 tonnellate su
tutte le strade dalle ore 22 alle ore 5. I veicoli cosiddetti
"silenziosi" sono esenti da tale limitazione a condizione che
rechino un pannello verde con la lettera "L" e che non
superino i 60 Km/h. ll conducente deve essere in grado di
presentare un'attestazione del fabbricante che certifichi
l'avvenuta installazione di un silenziatore. In alcune città
come Vienna, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Graz e Salisburgo,
il peso limite si riduce a 3,5 Tonnellate.
Per un
veicolo che trasporta derrate deperibili e che deve circolare
di notte è necessaria un'autorizzazione del "Landesregierung".
Lo stazionamento dei veicoli commerciali per il trasporto di
merci e dei rimorchi di peso totale autorizzato a pieno carico
superiore a 3,5 Tonnellate è vietato nei centri urbani, a meno
di 25 m. di distanza dall'abitato o dagli ospedali durante i
periodi suindicati nonchè tutti i giorni dalle ore 22 alle ore
6.
Vi sono restrizioni supplementari durante le vacanze
scolastiche:
per il 2002 vige il divieto di circolazione sugli itinerari
vacanzieri, per gli autocarri di peso totale a pieno carico
superiore alle 7,5 tonnellate, nei giorni di seguito indicati:
-
i
venerdì del 5 Luglio, 26 Luglio, 2 Agosto, 16 Agosto: dalle
ore 15 alle ore 19;
-
tutti i
sabati dal 29 Luglio al 7 Settembre dalle ore 8 alle ore 15,
nonché sabato 21 Dicembre dalle ore 8 alle ore 15.
I veicoli
pesanti (autocarri, veicoli articolati, autopullman) devono
distanziarsi di almeno 50 m. quando circolano al di fuori dei
centri abitati.
In caso di inquinamento atmosferico elevato, possono essere
introdotte limitazioni o divieti di circolazione applicabili a
tutti i veicoli ad eccezione delle ambulanze, i veicoli in
servizio di polizia e dei pompieri, veicoli per il trasporto
pubblico e simili.
Vi sono 3 livelli di allerta:
-
"Vorwarnstufe"
(preallarme): in genere questo viene annunciato alla radio o
alla televisione e le autorità chiedono agli automobilisti
di limitare i loro spostamenti in automobile
-
"Warnstufe
I"
-
"Warnstufe
II"
In questi due ultimi casi, i livelli di emissione sono elevati
e il governatore della provincia può imporre un divieto di
circolazione. Nei giorni in cui vige il divieto le autorità
possono controllare i veicoli in circolazione e verificare se
sono provvisti dell'apposito adesivo bianco sul parabrezza.
Tale adesivo viene rilasciato in seguito al controllo tecnico
ai veicoli (immatricolati in Austria o all'estero) dotati di
marmitta catalitica, ai veicoli diesel immatricolati dopo
l'1.1.1990 e ai veicoli elettrici. E' valido 6 mesi è può
essere richiesto presso l'OeAMTC, l'ARBO, nonché alcune
officine e stazioni tecniche regionali; costo approssimativo
del controllo: 300 ATS.
DIMENSIONI E PESI CONSENTITI
Altezza: 4 m.
Larghezza: 2,55 m.
(veicolo refrigerato: 2,60 m.)
Lunghezza:
-
veicolo più caravan: 12 m.
-
semirimorchio: 16 m.
-
veicolo articolato, autotreno: 18 m.
-
Peso totale a pieno carico:
veicolo rigido:
- a due assi: 18 tonnellate
- a tre o più assi: 25 tonnellate
rimorchi:
- a 2 assi: 18 tonnellate
- a 3 o più assi: 25 tonnellate
veicolo articolato, autotreno: 38 tonnellate*
Se la distanza fra 2 assi è inferiore a 1 metro, si
considerano come un solo asse.
Peso per asse:
un asse: 10 tonnellate
asse motore: 11,5 tonnellate
asse doppio se la distanza fra gli assi è:
- inferiore a 1 m.: 11,5 tonnellate
- fra 1 m. e 1,3 m.: 16 tonnellate
- fra 1,3 m. e 1,8 m.: 18 tonnellate
(*) viene tollerato un peso massimo di 40 tonnellate per i
veicoli provenienti da un paese della UE.
Quando un veicolo immatricolato all'estero oltrepassa le
dimensioni di cui sopra, è necessario presentare richiesta di
deroga presso le autorità provinciali o presso il Ministero
dei Trasporti, Radetzkystrasse 2, 1030 Vienna, se il veicolo
deve transitare per più provincie. Tale veicolo dovrà
percorrere unicamente le strade elencate nel permesso.
TASSO ALCOLICO NEL SANGUE
Limite consentito:
Il tasso massimo d'alcolemia è di 0,049%.
Il conducente con un tasso di alcolemia fra 0,05% e 0,08% è
passibile di ammenda. A partire da un tasso di 0,08%, il
conducente è punito con l'ammenda e con la sospensione della
patente.
Test di rilevamento:
Qualora un conducente sia sospettato di trovarsi in stato di
ubriachezza durante la guida o quando è responsabile di un
veicolo, la polizia ha facoltà di sottoporlo al test
dell'alito. In caso di positività del test, il conducente
dovrà sottoporsi a visita medica.
Allorchè si presume che un conducente o un pedone in stato di
ebbrezza siano stati la causa di un incidente grave, la
polizia ha facoltà di sottoporli a un prelievo del sangue.
La polizia ha altresì facoltà di ritirare la patente di guida
del conducente in stato di ubriachezza nonchè le chiavi del
veicolo al fine di impedirgli di continuare ad utilizzarlo.
La guida sotto l'influenza dell'alcol ha conseguenze legali
gravi. Le ammende variano da 218 a 5.813 Euro. Nel caso si
tratti di un visitatore, gli può essere negato il diritto di
guidare in territorio austriaco.
Un conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcotest è
passibile delle stesse sanzioni previste per chi conduce un
veicolo con un tasso di alcolemia pari o superiore allo 0,16%.
MULTE AD ALTRE SANZIONI
Multe sul posto:
In caso di infrazione delle regole della circolazione,
l'agente di polizia è autorizzato ad infliggere nonchè ad
incassare l'ammenda sul posto fino ad un importo massimo di 36
Euro, rilasciandone ricevuta. Nel caso di ammenda di importo
superiore, l'agente può richiedere al conducente una cauzione
e il rimanente dovrà essere pagato entro le due settimane
successive (il pagamento delle ammende può avvenire per mezzo
di divise straniere correnti).
Violazione delle regole della circolazione:
Le sanzioni variano a seconda delle province
Infrazione e relativa Ammenda in EURO
Eccesso di velocità
-
fino a 10 Km/h: 11
-
11 a 19 Km/h: 21
-
20 a 25 Km/h: 43
-
26 a 30 Km/h: 65
-
oltre 30 Km/h: l'ammenda varia a seconda delle circostanze
individuali
(gravità, recidiva, reddito), ritiro patente per 3 mesi nel
caso una persona sia stata messa in pericolo
Sosta e stazionamento vietati: 11 a 21; 58 a 72 (in caso di
intralcio alla circolazione)
Mancato rispetto della precedenza: 36 a 72 (più elevata
qualora l'infrazione
abbia costituito pericolo per terze persone), ritiro patente
per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo.
Sorpasso in zona di divieto:72 a 144, ritiro patente per 3
mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo.
Alcolemia:
-
0,05-0,08%: 218 a 3.633, ritiro patente per 3 settimane
(recidiva);
-
0,08 e oltre: 581 a 5813, ritiro patente per minimo 4 mesi
(non è previsto un periodo massimo se il tasso di alcolemia
supera lo 0,12%; la patente può essere ritirata a vita).
I conducenti che percorrono un'autostrada o un tratto di
superstrada senza essere provvisti di "contrassegno
autostradale", dove obbligatorio, sono passibili di un'ammenda
da 65 a 2.180 Euro. I turisti possono pagare in divisa
straniera o con carta di credito.
I conducenti che guidano o consentano ad altri di guidare un
veicolo senza patente di guida in corso di validità, o con
patente scaduta, rischiano un'ammenda nell'ordine di 2.180
Euro, e in caso di incidente, di non essere coperti
dall'assicurazione.
Il conducente che si consideri innocente può rifiutarsi di
pagare l'ammenda e chiedere che il suo caso sia sottoposto
all'autorità giudiziaria. Tuttavia rischia di dover
corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda, che
verrà rimborsato se sarà riconosciuta l'innocenza.
La polizia austriaca ha facoltà di chiedere ai conducenti
stranieri di corrispondere una cauzione pari all'importo
dell'ammenda fino ad un importo massimo di 1.308 Euro. In caso
di rifiuto, o di impossibilità a pagare, è prevista la
confisca di effetti personali per un valore pari all'importo
della cauzione.
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
I veicoli con targa estera devono presentare sul retro della
vettura la targa nazionale e la sigla identificativa del paese
di provenienza ( nel caso di vetture italiane la lettera "I"
di Italia in nero su fondo ellittico bianco). E' accettata
come identificativo internazionale anche l'"euro-targa" nella
quale la" I" per Italia è già integrata. La violazione di
quest'obbligo comporta una sanzione amministrativa, cui si
aggiunge la possibilità di inibire il prosieguo del viaggio.
Casco di protezione per motociclisti:
E' obbligatorio indossare il casco sia per il conducente che
per il passeggero di un ciclomotore o di un motociclo. Le
infrazioni sono punite con l'ammenda da 7,20 a 21,60 Euro.
L'esenzione è possibile per motivi sanitari e deve essere
certificata da attestato di un'autorità competente.
Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini:
Gli occupanti dei sedili muniti di cinture di sicurezza sono
tenuti ad indossarle. Chiunque non indossi la cintura di
sicurezza allorchè il veicolo viene fermato dagli agenti di
polizia è passibile di diffida oppure di un'ammenda sul posto
di 7,2 Euro. Se questa non viene corrisposta seduta stante o
nei giorni successivi, l'importo può essere aumentato fino a
21,6 Euro e può essere comminata la pena suppletiva di 24 ore
di detenzione.
Bambini: I bambini di età inferiore agli anni 12 e di altezza
inferiore a m. 1,50 devono viaggiare assicurati ad una cintura
adatta alla loro taglia o collocati nel seggiolino speciale
nei posti anteriori come in quelli posteriori, sia che si
tratti di veicolo immatricolato in Austria o immatricolato
all'estero. I veicoli privi di sistema di protezione adeguato
(ad esempio, gli autocarri, le autovetture a 2 posti) non
possono trasportare bambini di età inferiore ai 12 anni. (Tale
norma non si applica agli autobus scolastici o altri, nè ai
veicoli agricoli o dell'amministrazione forestale.) I bambini
di età inferiore a 12 anni di altezza superiore a m. 1,50 sono
tenuti ad indossare la cintura di sicurezza per adulti. I
bambini di età superiore ai 12 anni, di altezza inferiore a m.
1,50 sono tenuti ad indossare una cintura di sicurezza
adattata alla loro taglia.
Triangolo: Qualsiasi veicolo a più di due ruote, immatricolato
in Austria o all'estero, deve essere munito di un triangolo di
segnalazione di veicolo fermo conforme al Regolamento 27 della
UE. Se il veicolo è fermo in seguito a guasto o incidente su
una strada extra-urbana, in luogo di visibilità nulla, o se si
è dovuto fermare per causa di intemperie, ecc. il conducente
deve immediatamente segnalarne la presenza ponendo il
triangolo a una distanza sufficiente dal lato posteriore e a
meno di un metro dal bordo della strada. Le luci di emergenza,
o qualunque altro segnale luminoso, possono essere utilizzati
unicamente in subordine al triangolo di segnalazione di
veicolo fermo; non possono cioè sostituirlo.
Pneumatici: La profondità del profilo dei pneumatici deve
essere di 1,6 mm per i veicoli privati, di 2 mm per gli
autocarri e gli autobus, e di 1 mm per i ciclomotori.
Tuttavia, se le autorità austriache preposte valutano che
l'usura degli pneumatici di un veicolo in temporanea
importazione costituisca pericolo per la sicurezza della
circolazione stradale, possono vietare l'ingresso del veicolo
stesso in Austria.
Luci:
Uso delle luci: E' obbligatoria la guida con i fari
anabbaglianti accesi in caso di scarsa visibilità per nebbia o
forte pioggia. E' vietata la guida con le sole luci di
posizione accese. E' consentito al conducente di segnalare il
proprio avvicinamento facendo uso dei fari. E' consentito
l'uso dei fari antinebbia solo in caso di nevicata o di nebbia
quando la visibilità è inferiore a 50 m. Se i fari antinebbia
sono posti a più di 40 cm dal lato del veicolo, è necessario
utilizzare contemporaneamente anche i fari anabbaglianti. Le
luci di emergenza non possono essere utilizzate che in caso di
veicolo fermo o di veicolo che stia trasportando scolari o
militari, al fine di proteggerli quando salgono o scendono dal
veicolo. Possono anche essere utilizzate dal conducente di un
taxi quale segnale di emergenza. In caso di veicolo guasto,
possono essere utilizzate in aggiunta al triangolo. Alla guida
dei ciclomotori e delle motociclette è obbligatorio tenere il
faro anabbagliante acceso sia di notte che di giorno: Questa
disposizione si applica sia nei confronti dei residenti che
dei visitatori.
Cassetta pronto soccorso:
Qualsiasi veicolo, compresi i motocicli, immatricolato in
Austria o all'estero, deve essere provvisto di "trousse" di
pronto soccorso che deve essere contenuta in una scatola
ermetica solida.
N.B.: Oltre ai regolamenti sopra menzionati, i veicoli
temporaneamente importati in Austria devono essere
equipaggiati in conformità alle disposizioni delle Convenzioni
sulla circolazione stradale del 1949 o del 1968.
GOMME CHIODATE E CATENE PER NEVE
I pneumatici chiodati possono essere montati unicamente sui
veicoli, dotati di pneumatici radiali metallici, di peso
totale autorizzato non superiore a 3.500 Kg. e di peso massimo
per asse non superiore a 1.800 Kg. I pneumatici chiodati
devono essere montati su tutte le ruote. Se un autoveicolo che
traina un rimorchio è munito di pneumatici chiodati, ne deve
essere dotato anche il rimorchio su tutte le quattro ruote. I
pneumatici chiodati possono essere utilizzati dal 15 novembre
al primo lunedì successivo al Lunedì di Pasqua. Tuttavia
locali disposizioni possono prolungare detto periodo. Dette
norme valgono anche per i veicoli immatricolati all'estero. I
conducenti di veicoli muniti di pneumatici chiodati non devono
superare la velocità di 80 km/h sulle strade extraurbane e i
100 km/h sulle autostrade. Se immatricolati in Austria, i
veicoli muniti di pneumatici chiodati devono recare sul lato
posteriore il disco regolamentare raffigurante un pneumatico
chiodato. Tale disco è ottenibile presso l' OeAMTC, le
stazioni di servizio, ecc.
L'impiego delle catene da neve è consentito in Austria; la
velocità massima consigliata è di 40 km/h.
D'inverno, le gomme da neve sono indispensabili. Quando la
percorribilità delle strade è precaria, le autorità austriache
possono stabilire che le autovetture montino le catene sulle
ruote motrici. L'obbligo è indicato mediante l'apposito
segnale stradale internazionale. E' possibile affittare le
catene da neve presso gli uffici dell' ÖAMTC o ai principali
posti di frontiera. E' necessario versare una cauzione pari al
prezzo di acquisto delle catene, vale a dire circa 72/180
Euro. Se le catene non vengono utilizzate, all'atto della
restituzione viene rimborsata la cauzione, dedotto il costo
dell'affitto pari a ca. 1,44 Euro giornalieri (massimo 40 gg.).
Nel caso invece che le catene siano state utilizzate, non si
dà luogo alla restituzione.
AUTOSTRADE
Modalità di pagamento:
Dal 1° gennaio 1997 è obbligatorio esporre sul parabrezza del
veicolo l'apposito contrassegno autostradale ("Pickerl") per
poter utilizzare le seguenti autostrade:
-
A1
West-Autobahn
-
A2
Süd-Autobahn
-
A3
Süd-Ost-Autobahn
-
A4
Ost-Autobahn
-
A6
Nordost-Autobahn (in costruzione)
-
A7
Mühlkreis-Autobahn
-
A8
Innkreis-Autobahn
-
A9
Pyhrn-Autobahn
-
A10
Tauern-Autobahn
-
A11
Karawanken-Autobahn
-
A12
Inntal-Autobahn
-
A14
Rheintal-Autobahn
-
A21
Wiener-Autobahn
-
A22
Donaufer-Autobahn
-
A23
Süd-Ost-Tangente
-
A25
Linzer-Autobahn.
Inoltre, detto contrassegno è obbligatorio per percorrere i
seguenti tratti di strade a scorrimento veloce:
-
S2
Wiener Nordrand
-
S4
Mattersburger
-
S5
Stockerauer
-
S6
Semmering
-
S16
Arlberg
-
S18
Bodensee
-
S31
Burgenland
-
S33
Kremser
-
S34
Traisental
-
S35
Brucker
-
S36
Murtal.
I prezzi (2004) in Euro sono, rispettivamente per: un anno
(*), 2 mesi (**), 10 gg.:
-
motocicletta: 29,00; 10,90; 4,30
-
vettura privata con o senza rimorchio: 72,60; 21,80; 7,60
(*) 14 mesi (dal 1° dicembre al 31 gennaio dell'anno
successivo)
(**) per un periodo equivalente a 2 mesi (per esempio dal
05.01 al 05.03 oppure dal 31.07 al 30.09.
Il contrassegno è in vendita presso gli uffici dell'ÖAMTC, gli
uffici postali, le compagnie di assicurazione, alcune stazioni
di servizio, nonchè ai posti di dogana alla frontiera con la
Svizzera. In Italia il contrassegno è ottenibile presso la
maggioranza degli A.C. provinciali e di frontiera.
Oltre all'obbligo del contrassegno, è previsto il pagamento di
un pedaggio sulle autostrade A9, A10 e sulla strada a
carreggiate separate S16 al momento di attraversare
determinate gallerie (vedi oltre).
Il contrassegno non è richiesto sull'autostrada A13,
autostrada del Brennero, fra la frontiera italiana e le uscite
di "Innsbruck West" o "Innsbruck Ost" e nemmeno
sull'autostrada A11 del Karawanken fra St. Jakob e il traforo
- vedi oltre per il pedaggio dei trafori. Il contrassegno non
è inoltre richiesto sul tratto dell'autostrada A12 fra la
frontiera con la Germania e l'uscita di "Kufstein Süd" (6
km.).
Per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, i pedaggi
vengono riscossi elettronicamente mediante un apparecchio
applicato al parabrezza del veicolo (il c.d. "GO-Box"). Detti
apparecchi si possono acquistare in Austria e nei paesi
limitrofi. L'utilizzatore è così in grado di pagare i pedaggi
attraverso un conto simile a quello della carta di credito
(pagamento differito) oppure accreditato in anticipo mediante
prepagamento (corresponsione dei pedaggi a scalare).
Vi sono 3 categorie di tariffe, in base al numero di assi del
veicolo:
-
veicolo
a 2 assi: 0,13 EUR/km
-
veicolo
a 3 assi: 0,182 EUR/km
-
veicolo
a 4 assi: 0,273 EUR/km
al netto di I.V.A. del 20%.
Indirizzo utile: www.go-maut.at
(multilingue).
N.B.: Con l'introduzione del contrassegno autostradale non
sono stati affatto aboliti i pedaggi già esistenti su altri
tratti stradali, autostradali e gallerie. Ecco alcuni pedaggi
indicativi, in Euro, su alcuni tratti, risp. per:
Veicolo a motore di peso non superiore a 3,5 T (motocicletta,
autovettura con o senza caravan, minibus, camionetta);
Autocarro, Autocorriera, di peso sup. a 3,5 T a 2 assi;
Autocarro, Autocorriera, di peso sup. a 3,5 T a 3 assi
(escluso l'asse di un rimorchio di autocorriera); Autocarro,
Autocorriera, di peso sup. a 3,5 T a 4 assi ed oltre (escluso
l'asse di un rimorchio di autocorriera:
-
Traforo
dell'Arlberg:
8,50; 16,00; 22,00; 33,50
-
Autostr.
del
Brennero
(tragitto intero): (A13) 8,00; 31,00; 43,50; 75,50 (151,50
dalle ore 22 alle ore 5)
-
Traforo
del
Karawanken
: 6,50; 10,50; 15,00; 22,50
-
Autostrada del
Pyhrn
traforo
di Gleinalm: 7,50; 11,50; 16,00; 23,50
-
Autostrada del
Pyhrn
traforo
di Bosruck: 4,50; 8,00; 11,00; 16,50
-
Autostrada dei
Tauri
(tragitto intero): 9,50; 16,00; 22,50; 34,00
E' possibile acquistare una carta-sconto che dà diritto a una
riduzione dei pedaggi suindicati, il cui costo è di 58 Euro.
CONVENZIONI DOGANALI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI VEICOLI
L'Austria ha aderito ai seguenti accordi internazionali:
-
Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del
turismo (New York, 1954);
-
Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni
doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di
documenti e di materiale di propaganda turistica (New York,
1954);
-
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea
dei veicoli stradali privati (New York, 1954);
-
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea
dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 1956)
-
Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea
per uso privato delle imbarcazioni da diporto e degli
aeromobili (Ginevra 1956);
-
Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di
merci sotto copertura di Carnet TIR (Ginevra, 1959)
-
Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di
merci sotto copertura di Carnet TIR (Ginevra, 1975)
-
Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea
(Istanbul 1990).
VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE SENZA DOCUMENTI DOGANALI
I veicoli delle seguenti categorie possono essere importati
temporaneamente senza formalità (senza documento doganale) per
la durata massima di un anno a partire dalla data di ingresso,
a condizione che il proprietario risieda stabilmente
all'estero: -biciclette; -ciclomotori; -motoleggere;
-motoscooter; -motociclette(con o senza sidecar); -autovetture
private (ivi compresi i "break", minibus e veicoli similari
con vetri); -motociclette ed autovetture da rallye o da corsa
(con targa straniera); -autovetture a noleggio (con o senza
autista), autovetture in prestito, taxi; -autocaravan;
-caravan; -rimorchi per attrezzature turistiche e sportive;
-rimorchi bagagli; -rimorchi imbarcazioni da diporto; -veicoli
commerciali per il trasporto in comune, vale a dire autobus e
autopullman;
-veicolo commerciale per il trasporto di merci (furgoncino
consegne, camioncino, autocarro, ecc.); -imbarcazione da
diporto.
VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE CON DOCUMENTO DOGANALE
Il carnet ATA è richiesto per i seguenti veicoli immatricolati
al di fuori della UE:
- autovettura da corsa, motocicletta da corsa
- autoveicolo per riprese radiotelevisive
- autoveicolo stampa
- autoveicolo per dimostrazione o esposizione.
I Carnet TIR e ATA sono accettati e utilizzati in Austria
contrariamente al carnet de passages en douane e al trittico
che non lo sono.
DURATA DELL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA
Se il veicolo rimane in Austria per più di un anno o se esso
viene utilizzato in Austria in contrasto con i regolamenti
(utilizzo da parte di persona residente in Austria),
l'importatore è passibile del pagamento dei diritti doganali.
VEICOLI DA NOLEGGIO E VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DIVERSE DAL
PROPRIETARIO
Veicoli da noleggio:
Un visitatore residente in un Paese della U.E. può condurre in
Austria un'autovettura noleggiata in un qualsiasi Paese della
U.E. senza alcuna formalità.
Esiste un accordo speciale fra la Svizzera e l'Austria che
consente ad un residente della Svizzera di guidare in Austria
un'autovettura noleggiata in Svizzera per un periodo massimo
di 8 giorni.
Guida di veicolo da parte di persona diversa dal proprietario:
Importazione: è preferibile che l'importatore sia munito di
delega del proprietario del veicolo.
Guida: Non è consentito ad un automobilista austriaco di
condurre un veicolo immatricolato all'estero. In caso di
infrazione, viene comminata una sanzione, è ingiunto il
pagamento dei diritti doganali e viene sequestrato il veicolo.
Le uniche eccezioni a tale regolamento sono: malattia del
conducente, guasto del veicolo con conseguente necessità di
condurlo presso l'officina, necessità di recarsi ad accogliere
un visitatore all'aeroporto. In tutti i casi anzidetti il
proprietario è tenuto a fornire un documento scritto con
precise indicazioni circa l'itinerario, la data e la ragione
per la quale viene utilizzato il veicolo.
CARAVAN, AUTOCARAVAN E RIMORCHI PER BAGAGLIO
Le caravan, le autocaravan e i rimorchi per bagaglio possono
essere importati temporaneamente senza formalità. Non è
richiesto l'inventario del contenuto delle caravan o delle
autocaravan a meno che non vi siano oggetti di valore. Per le
caravan che vengono lasciate nei campeggi o in terreni privati
per un periodo superiore ad una stagione è necessario un
permesso. Di norma è accettata una garanzia minima ma in
alcuni casi la garanzia deve coprire l'importo totale dei
diritti doganali. Il periodo d'importazione temporanea è di un
anno che può essere prorogato per validi motivi. Le dimensioni
non possono superare i seguenti limiti:
altezza: 4 m
larghezza: 2,55 m
lunghezza:
- caravan o rimorchio: 12 m
- veicolo + rimorchio o caravan: 18,75 m
Il peso totale di una caravan o di un rimorchio dotato
unicamente di freno a inerzia non deve superare il peso del
veicolo trattore e nemmeno il peso indicato sul certificato di
immatricolazione del veicolo.
Norme varie
IMPORTAZIONE LIMITATA
Armi da fuoco : vedi Imp. vietata.
Pezzi di ricambio : Non vi sono restrizioni circa
l'importazione di pezzi di ricambio in provenienza dall'U.E.
Se invece questi vengono importati da Paesi extracomunitari
per la riparazione di un veicolo che si trova già in Austria,
è necessario conservare i vecchi pezzi e riesportarli assieme
al veicolo. Questi ultimi possono essere abbandonati
all'Erario o distrutti a spese dell'importatore. Un pezzo di
ricambio di valore (es. un motore) deve essere coperto da un
certificato rilasciato contro deposito dei diritti o contro
garanzia. I depositi in contanti sono rimborsati alla dogana
di uscita.
Carni: Le limitazioni sono le seguenti:
- carne e prodotti d'origine animale (uova, latte, miele)
nonché prodotti quali i latticini, salsicce, ecc., provenienti
da Paesi extra-UE: 1 kg a persona;
-caviale: 250 g a persona;
-conserve di carne o di prodotti derivati: 1 kg. a persona;
-pesci: fino a un numero massimo di 10 per un peso non
superiore ai 15 kg.
Per quantità maggiori è richiesto un certificato e ne è
consentita l'importazione soltanto attraverso determinati
valichi di frontiera.
Qualora sia in atto una malattia epizootica nel Paese di
provenienza (es. afta), l'importazione della carne può essere
vietata.
Piante: L'importazione di alberi bonsai, di vitigni e di
piante di agrumi è vietata. Le quantità massime di altre
piante e vegetali ammesse all'importazione per l'uso personale
dell'importatore sono le seguenti:
- 1 bouquet di fiori recisi;
- fino a 80 litri di terricciato (composta);
- fino a 3 piante da appartamento in vaso;
- fino a 10 piante da balcone;
- fino a 20 piantine di ortaggi;
- fino ad 1 Kg. di bulbi di fiori;
- 1 albero di Natale;
- 1 bouquet di rovi o 1 corona;
- 1 piccola quantità di granaglie;
- materia prima o alimenti per animali quali il fieno e la
paglia: in quantità ragionevoli per il nutrimento di un
animale al seguito;
- patate: fino a 10 Kg. a persona;
- frutta ed altri ortaggi: fino a 15 Kg. a persona.
L'importazione di altre piante è possibile solamente ai posti
di frontiera dove esse possono essere dichiarate con
l'adempimento delle necessarie formalità.
Altro:
Un utensile od uno strumento professionale proveniente da un
Paese extra-UE (es.: saldatore elettrico, piccolo trapano,
misuratore elettrico, ecc.) può essere importato in franchigia
se di basso valore.
I seguenti articoli se provenienti da Paesi extra-UE devono
essere dichiarati:
- equipaggiamento per servizi stampa, di radio e di
televisione;
- equipaggiamento cinematografico;
- articoli destinati ad esposizioni, fiere, ecc.;
- articoli dimostrativi che servono da campionatura;
- merce in prova, di uso temporaneo, ad eccezione dei mezzi di
trasporto.
Si raccomanda in tali casi di munirsi di Carnet ATA.
Medicinali:
Non è richiesta l'autorizzazione per l'importazione di
medicinali per l'uso personale del visitatore, tuttavia si
consiglia di munirsi della prescrizione medica.
DIVIETI DI IMPORTAZIONE
E' vietata l'importazione dei seguenti articoli:
armi militari, armi da fuoco a mano, alcuni tipi di coltelli,
fucili, pistole "starter", pistole a gas narcotici, veleni
opere pornografiche articoli in contrasto con l'accordo CITES
(accordo internazionale contro il commercio di specie in via
di estinzione, fauna e flora)
LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE
I visitatori che acquistano merci in Austria per un valore
superiore a 950 ? e che si recano poi in paesi dell'AELE,
devono munirsi del certificato di origine ("Ursprungserklärung")
per potervele importare in franchigia.
L'esportazione di oggetti di antiquariato (in particolare di
arte sacra) necessita di un'autorizzazione da parte
dell'ufficio nazionale per la protezione del patrimonio (Bundesdenkmalamt).
Usi locali
Limiti di velocità
Limiti di velocità generali
Nei centri urbani: Nei centri urbani i veicoli non devono
superare i 50 Km/h, salvo indicazione contraria. L'inizio di
un centro abitato viene indicato dal pannello con il nome
della località. Nella città di Graz il limite di velocità è di
30 Km/h (salvo indicazione contraria). I ciclomotori non
devono superare i 45 Km/h sia all'interno che al di fuori dei
centri abitati. In presenza di bambini, persone handicappate o
anziane, l'automobilista è tenuto a una condotta di guida
attenta che gli consenta di fermarsi in qualsiasi momento.
Al di fuori dei centri abitati:
Autostrada:
motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg:
130 Km/h (1)
veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100
Km/h
autobus: 100 Km/h (2)
veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
- se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo
e il peso massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i
3.500 Kg: 100 Km/h
- altri: 70 Km/h
veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 80
Km/h
Altre strade:
motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg:
100 Km/h
veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100
Km/h
autobus: 80 Km/h
veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
- se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo
e il peso massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i
3.500 Kg: 80 Km/h
- altri: 60 Km/h
veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 70
Km/h (4)
(1) 110 Km/h durante la notte dalle ore 22 alle ore 5 sulle
seguenti autostrade: A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner),
A14 (Rheintal)
(2) 90 Km/h dalle ore 22 alle ore 5 sulle autostrade indicate
alla nota 1
(3) ai veicoli di peso superiore a 7.500 Kg, è vietata su
tutte le strade austriache la circolazione di notte fra le ore
22 e le ore 5. Tale regola non si applica ai veicoli
"silenziosi" purchè non superino la velocità di 60 Km/h.
(4) 60 Km/h sulla maggior parte delle strade del Tirolo.
La velocità minima consentita sulle autostrade e sulle strade
di scorrimento rapido è attualmente di 60 Km/h e non vi è
consentita la circolazione dei veicoli non concepiti per
mantenere tale velocità.
Limiti di velocità particolari
I veicoli equipaggiati con pneumatici chiodati non possono
superare i 100 Km/h sulle autostrade e gli 80 Km/h sulle altre
strade.
La velocità massima consigliata per i veicoli muniti di catene
è di 40 Km/h.
Altri limiti di velocità
- veicolo trainante un altro veicolo: 40 Km/h
- veicolo autorizzato a circolare in zona residenziale ("Wohnstrasse"):
5 Km/h
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