AUSTRIA   

   

DATI GENERALI
Sigla Nazione : A
Capitale : VIENNA
Popolazione : 7812000
Superficie in Km² : 83859
 

AUSTRIA GEOGRAFICA
Coordinate geografiche
Europa centrale.Confina con la Rep.Ceca e la Rep.Slovacca a N, con la Germania a N e NW, con la Svizzera e Liechtenstein a W, con l'Italia e la Slovenia a S, con l'Ungheria e la Rep.Slovacca a E.

Religioni
Cattolica (84%), protestante.

Lingue utilizzate
Tedesco

Moneta
Euro

Rete cellulare
Telefono portatile e telefono fisso in auto:
Non vi sono restrizioni relative all'importazione e all'utilizzazione di un telefono portatile da parte di un visitatore.
Informazioni dettagliate si possono ottenere presso:
 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft un Verkehr
Generaldirektion für die Post und Telegraphenverwaltung
Postgasse 8
1010 VIENNA
Tel.: (43) 1-515 51-0
 
L'utilizzo di un telefono portatile durante la guida è vietato (salvo che per i telefoni "viva voce").

Apparecchi CB:
I turisti o i residenti possono importare e utilizzare in Austria gli apparecchi CB portatili o montati nel veicolo alle seguenti condizioni:
  • devono essere conformi al tipo omologato in Austria
  • devono recare l'etichetta autoadesiva rilasciata dall'amministrazione postale austriaca.

Possono essere utilizzati i seguenti canali dagli apparecchi CB nella banda dei 27,12 Mhz:

  • massimo di 12 canali: 
    - apparecchio funzionante in modulazione di ampiezza e in modulazione di  frequenza senza superare 0,5 watt, portatile o montato su un veicolo (ad esclusione dei velivoli); 
    - etichetta recante la scritta "CB" nonchè la sigla dell'amministrazione postale.
  • massimo di 40 canali:
    - apparecchio funzionante unicamente in modulazione di frequenza senza superare 4 watt, sia portatile che montato su un veicolo; 
    - etichetta recante la scritta "PR 27" o "CEPT PR 27" nonchè un numero di identificazione a 5 cifre.

Gli apparecchi CB non conformi, montati su veicolo, devono essere smontati o sigillati alla frontiera. Un apparecchio portatile non conforme non può essere importato.
I turisti devono richiedere l'autorizzazione ad utilizzare l'apparecchio alle autorità postali della provincia dove intendono soggiornare:
 
Vienna, Bassa Austria e Burgenland:
Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederoesterreich und Burgenland
Beckerstrasse 1
A-1011 Vienna
Alta Austria e Salisburghese:
Post- und Telegraphendirektion für Oberoesterreich und Salzburg
Zollamtstrasse 1
A-4020 Linz
Tirolo e Vorarlberg:
Post- und Telegraphendirektion für Tirol und Vorarlberg
Maximilianstrasse 2
A-6020 Innsbruck
Carinzia:
Post- und Telegraphendirektion für Kaernten
Sterneckstrasse 19
A-9020 Klagenfurt
Stiria:
Post- und Telegraphendirektion für Steiermark
Neutorgasse 46
A-8010 Graz

La domanda deve includere le seguenti indicazioni:

  • nome, data di nascita e indirizzo permanente del turista
  • indirizzo temporaneo in Austria
  •  dettagli relativi alla zona di utilizzo
  • nome del fabbricante, numero di postazioni utilizzate, descrizione delle apparecchiature, potenza in watts e banda di frequenza
  • primo ed ultimo giorno di utilizzo previsti
  • scopo dell'utilizzo

L'autorizzazione viene concessa a nome di una sola persona, dietro pagamento di un canone mensile.
 


AUSTRIA SITUAZIONE CLIMATICA
La primavera e l'autunno- in particolare i mesi di maggio, giugno e settembre- sono i periodi migliori per visitare Vienna e Salisburgo; luglio e agosto sono mesi spesso umidi e temporaleschi a Vienna, piovosi a Salisburgo; l'inverno è piuttosto freddo e nebbioso. Neve anche abbondante e gelo nei mesi invernali rallentano il traffico automobilistico e consigliano prudenza. Alcuni passi, in particolare nel Vorarlberg, possono essere temporaneamente chiusi.
 
Fuso orario
GMT+1
 


AUSTRIA VISTI e FORMALITA' VALUTARIE
Formalità valutarie
Nessuna
 
Documentazione necessaria per l'espatrio
Carta d'identità. L'Austria fa parte dello "spazio Schengen"; pertanto i cittadini italiani, pur dovendone esserne in possesso, non subiscono il controllo dei passaporti (o di altri documenti validi per l'espatrio) nei viaggi tra Austria ed Italia (o altri Paesi Schengen).
A seguito dell'entrata dell'Austria nello "spazio Schengen" (aprile 1998) sono diventati più severi i controlli alle frontiere "esterne", quelle cioè con paesi non membri dell'accordo, e in particolare a quelle terrestri con Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria e Slovenia.
I turisti che intendano dall'Austria recarsi in visita, anche breve, nei paesi vicini devono essere avvertiti che, mentre per la Slovenia (in quanto Paese confinante) e per l'Ungheria è sufficiente la carta d'identità valida, per l'ingresso in Slovacchia e in Rep. Ceca è ancora necessario il passaporto e che gli uffici consolari italiani non sono in grado di rilasciare "a vista" tale documento.
Inoltre, nel caso della Rep. Ceca, i minori di età superiore ai 15 anni dovranno munirsi di passaporto individuale
 


AUSTRIA situazione SANITARIA
Situazione Sanitaria
Ottima.
Suggerimenti specifici: i turisti che intendano traversare boschi e foreste nel periodo estivo soprattutto nella regione di Vienna sono consigliati, previo parere medico, di vaccinarsi contro la meningite da zecche, la cui incidenza è peraltro rara.
 
Vaccinazioni
Nessuna. Consigliata la vaccinazione contro la meningite da zecche (la cui incidenza è peraltro rara), se si intende attraversare boschi e foreste nel periodo estivo.
 

AUSTRIA SICUREZZA
Avvertenze
Il pedaggio per circolare sulle autostrade austriache si paga acquistando un apposito tagliando da applicare sul parabrezza, reperibile presso i distributori di benzina, gli uffici dell'Automobile Club (OeAMTC), le agenzie di assicurazione e i tabaccai. Per i mezzi di peso superiore alle 3,5 T dal 2004 è stato introdotto il "GO-BOX", sistema elettronico di pagamento del pedaggio; per info:

  • Portale Web plurilingue: www.go-maut.at
  • No. verde internazionale: 00800-400-11-400.

I turisti che si rechino in Austria in auto devono essere avvertiti che, in caso di infrazione alle norme di circolazione (sono considerate gravi soprattutto le in- frazioni ai limiti di velocità), la Polizia austriaca può, in mancanza di pagamento contestuale, provvedere a confisca a titolo di garanzia di beni personali di valore non eccedente i 180 euro.
Al rientro in Austria da Paesi vicini non appartenenti all'Unione Europea, i turisti devono ricordare che vigono i limiti di importazione in franchigia della Comunità Europea per alcuni prodotti (tabacchi, alcoolici, profumi, ecc.). Le infrazioni comportano multe severe, oltre al sequestro dei prodotti in eccesso.
 
Normativa: l'uso di droghe, anche leggere, è considerato reato.
Chi deve portare con sè sostanze stupefacenti per motivi terapeutici (es. metadone), deve essere provvisto di un certificato medico rilasciato dalla competente autorità italiana e tradotto in tedesco.
 


AUSTRIA documenti AUTO
Assicurazione
Assicurazione minima obbligatoria:
Il massimale minimo obbligatorio per i danni materiali e corporali è di 1.090.092 EUR per ogni veicolo a motore, eccettuati gli autobus, i pullman e gli autocarri.
Qualsiasi veicolo o rimorchio immatricolato all'estero che circoli in Austria deve essere coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi che sia riconosciuta in Austria.
Assicurazioni estere accettate:
Ai conducenti di veicoli (compresi i rimorchi e i ciclomotori) con targa ufficiale d'immatricolazione valida rilasciata in uno dei paesi di seguito indicati non è richiesto il possesso della Carta Verde per circolare in Austria essendo sufficiente la polizza assicurativa nazionale in loro possesso:
Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (comprese le Is. Faroer), Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda (esclusi i rimorchi), Islanda, Isole Anglo-Normanne, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco (Princ.), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito (compr. Is. di Man), Rep. Ceca, Rep. S. Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Vaticano.
E' obbligatoria la Carta Verde per i veicoli immatricolati nei seguenti paesi:
Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Iran, Israele, Lettonia, Lituania, Macedonia (FYROM), Malta, Marocco, Moldova, Polonia, Romania, Serbia-Montenegro, Tunisia, Turchia, Ucraina,

nonchè per i seguenti veicoli:
  • ciclomotori immatricolati in Ungheria e Svizzera;
  • veicoli militari o veicoli ufficiali della N.A.T.O.;
  • veicoli immatricolati in Ungheria con targa supplementare con le lettere DT o CK;
  • veicoli con targhe di immatricolazione doganali o temporanee emesse in: Germania, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, o, successivamente alla scadenza dell'anno di validità indicato sulla targa di immatricolazione, di: Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera.

La carta verde non è richiesta per i ciclomotori provenienti dal Belgio, dall'Irlanda e dal Regno Unito solo se non sono muniti di targa di immatricolazione o se sono muniti soltanto di targhe di assicurazione.
Assicurazione a breve termine:
E' possibile contrarre un'assicurazione a breve termine (chiamata "gelbe Karte" - carta gialla) alla frontiera . Questa assicurazione di responsabilità civile copre i veicoli e i rimorchi per un mese a partire dalla data di emissione del certificato. E' valida per tutti i paesi dell'UE come pure per l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. I premi sono:

  • motociclo, rimorchio: 14,53 EUR
  • autovettura privata,veicolo per il trasporto di merci fino a 3 Tonnellate:
    87,21 EUR
  • autopullman, autocarro sup. a 3 Tonnellate, veicolo articolato: 421,50 EUR

Indirizzi utili
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs
Schwarzenbergplatz 7
Postfach 248
1030 Vienna
telefono: (43) 1 - 711 56 0
telefax: (43) 1 - 711 56 270
internet: http://www.vvo.at

Animali domestici
Cani e gatti
I cani o i gatti di oltre 12 settimane che entrano o ritornano in Austria o che solamente transitano attraverso l'Austria, devono essere accompagnati da un certificato veterinario di buona salute oppure da un certificato internazionale di vaccinazione. Il certificato deve recare le seguenti indicazioni in lingua tedesca:
 
 - nome e indirizzo del proprietario
 - descrizione dell'animale (razza, sesso, età e colore)
 - data e descrizione della vaccinazione antirabbica, la quale deve essere stata effettuata almeno 30 giorni e non oltre un anno prima dell'arrivo in Austria
 
Se il certificato è in lingua diversa dal tedesco, esso deve essere accompagnato da una traduzione ufficiale in tedesco. I cani e i gatti non accompagnati da un certificato in corso di validità dovranno essere visitati da un veterinario austriaco alla frontiera, ma ciò è possibile soltanto presso alcuni valichi di frontiera.

N.B. E' possibile importare un totale di 3 cani o gatti.
Non vi è alcuna formalità per i cani adibiti all'accompagnamento dei ciechi.

Altri animali
E' consentito importare fino a 3 piccoli animali domestici (es.: conigli, porcellini d'India o topolini) e fino a 20 pesci d'acquario a persona. Gli animali con zoccoli, gli uccelli rapaci, le scimmie, le oche, ecc. non sono considerati domestici e quindi non ne è consentita l'importazione.

Indirizzi utili
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Landstrasser
Hauptstrasse 55-57
1031 Vienna
Telefono: (43)1-71102358/71102403
Fax: (43)1-7158347

Patente
Italiana

 


AUSTRIA VIABILITA'
Rete stradale ordinaria
109.480 km

Rete autostradale
1470 km Dal 1°gennaio 1997 Vignette obbligatoria in Austria . Dal 1° gennaio 2004 sistema telepass per automezzi sup. a 3,5T (c.d. "GO-BOX"). Info:
  • portale web plurilingue: www.go-maut.at
  • No. verde internazionale: 00800-400-11-400.

Rete ferroviaria
5624 km (3246 elettrificati)

Aereoporti
Vienna, Linz, Salisburgo.

Carburanti
benzina senza piombo (95 ottani): 0,901 EUR/l
benzina senza piombo (98 ottani): 0,981 EUR/l***
diesel: 0,752 EUR/l
GPL: 0,601 EUR/l
( mar.04 )

***poiché la benzina con additivo di piombo e quella con additivo speciale non sono più in vendita, coloro che viaggiano con veicoli non catalitici possono utilizzare l'additivo speciale in vendita presso le stesse stazioni di servizio dove fanno rifornimento
 


AUSTRIA RECAPITI
Indirizzo Ambasciata d'Italia
Rennweg, 28 1030 Wien
Tel. 0043-1-7125121 Fax 0043-1-7139719
E-mail: ambitalviepress@vie.at
Sito web: www.ambitaliavienna.org

Cancelleria Consolare presso Ambasciata d'Italia
(per Vienna, Bassa Austria, Alta Austria, Burgenland, Carinzia e Stiria)
Ungargasse 43 1030 Vienna
Tel. 0043-1-7135671 Fax 0043-1-7154030
E-mail: italconsul-vienna@vienna.at

Consolato Generale d'Italia (per i Laender di Tirolo, Salisburgo e Vorarlberg) Conradstrasse 9A 6020 Innsbruck
Tel. 0043-512-581333/584983 Fax 0043-512-580706
E-mail: coninns@italconsul-ibk.at

Consolato d'Italia (onorario) Hessenplatz, 19 4020 Linz
Tel. 0043-732-776543/25 Fax 0043-732-77654360

Consolato d'Italia (onorario) Deuringstrasse, 14 6900 Bregenz
Tel. e Fax 0043 -5574 -46350

Consolato d'Italia (onorario) Bergstrasse, 22 5020 Salzburg
Tel. 0043 -662- 878301 Fax 0043-662- 8783014

Consolato d'Italia (onorario) Conrad von Hoetzendorfstrasse 8
8010 Graz
tel: 0043-316- 817917 fax: 0043-316-8056200

Consolato d'Italia (onorario) St. Veiterring 43/3 9020 Klagenfurt
Tel: 0043 -4635-13055-513309. Fax: 0043 -4635-13246

Altri indirizzi
Ambasciata in Italia:
V.le Liegi, 32 -00198 Roma
Tel. 068552880/068552966 Fax 0685352991
E-MAIL rom-ka@bmaa.gv.at
 
Consolato Generale a Milano
Piazza del Liberty, 8/4
20121 Milano
Tel.: 02783743/02783545/0276316187/0276316105
Fax: 02783625
e-mail: consolatoaustriaco@libero.it
 
Consolato Generale a Trieste
Via Fabio Filzi, 1 - 34132 Trieste
Tel.: 040631688
Fax: 040364197

Consolati:
a Palermo: Via L. Da Vinci, 145 - 90145 Palermo - Tel. 0916825696
a Napoli: C.so Umberto I, 275 - 80138 Napoli - Tel. 081287724
a Bari: Via Dalmazia, 179 - 70121 Bari - Tel 0805531995
a Firenze: Lgarno A. Vespucci, 58 - 50123 Firenze - Tel. 0552654222
a Bologna: Via U. Bassi, 13 - 40121 Bologna - Tel. 051268711
a Genova: Via Assarotti, 5 - 16122 Genova - Tel. 0108393983
a Venezia: (Onor.) S. Croce, 251 - 30135 Venezia - Tel. 0415240556

Ufficio ICE Karlsplatz 1/6 1010 Vienna
Tel. 004315039080 Fax 004315039080/20
E-mail: icewien@via.at
Internet address: www.ice.it/estero/vienna

Camera di Commercio Italiana per l'Austria
Reisnerstrasse 20 1037 Vienna
Tel. 004317158782 Fax 004317158789
E-mail: vienna@italcham.at
Internet address: www.italcham.at

ENIT Kaerntner Ring 4
1010 Vienna
Tel. 004315051630 Fax 004315050248
E-mail: Delegation.Wien@enit.at
Internet:
www.Enit.at (non ancora attivato)
www.Enit.it
www.Piuitalia2000.it

ALITALIA Kaerntner Ring 2 1010 Vienna
Tel. 00431505761510/20 Fax 004315058838
Prenotazioni E-mail: info@worldpoint.ch
Segreteria E-mail: Zappella@azvie.at

Istituto Italiano di Cultura a Vienna - Italienisches Kulturinstitut in Wien
Ungargasse 43 - 1030 Wien
tel: 01 7134657 / 7133454 / 7123715 fax: 7123716
e-mail: iicwien@Eunet.at

Istituto Italiano di Cultura a Innsbruck - Italienisches Kulturinstitut in Innsbruck
Maria Theresien Strasse 38 - 6020 Innsbruck
tel: 0512 583373 fax: 5833735

Asilo italiano: - Gesellshaft fur Betreuung und Erziehung von Kindern
Prinz Eugen Strasse 14 - 1040 Wien
tel: 0043 1 5049240

Comitato dei Genitori - Chiesa italiana " Minoriten"
Verein " Leonardo" - Minoritenkirche
Minoritenplatz - 1010 Wien
tel: 0043 1 5334162
 

AUSTRIA VARIE
Norme di guida
Senso di marcia: Circolazione a destra, sorpasso a sinistra.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE
La circolazione degli autocarri di peso superiore a 7,5 Tonnellate come pure degli autocarri con rimorchio di peso superiore a 3,5 Tonnellate è vietata:

  • tutti i sabati dalle ore 15 alle ore 24
  • tutte le domeniche e i giorni festivi dalle ore 0 alle ore 22.

Tali limitazioni non si applicano al trasporto di bestiame destinato all'abbattimento, di latte, di derrate alimentari deperibili, di provviste, di bevande nelle regioni dove si praticano le escursioni, nè ai veicoli che trasportano il personale e il materiale per le riparazioni urgenti dei sistemi di refrigerazione e condizionamento d'aria, nè ai veicoli dei servizi di soccorso stradale, nè in caso di sinistro.

Un'interdizione generale alla circolazione notturna si applica agli autocarri di peso totale superiore a 7,5 tonnellate su tutte le strade dalle ore 22 alle ore 5. I veicoli cosiddetti "silenziosi" sono esenti da tale limitazione a condizione che rechino un pannello verde con la lettera "L" e che non superino i 60 Km/h. ll conducente deve essere in grado di presentare un'attestazione del fabbricante che certifichi l'avvenuta installazione di un silenziatore. In alcune città come Vienna, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Graz e Salisburgo, il peso limite si riduce a 3,5 Tonnellate.

Per un veicolo che trasporta derrate deperibili e che deve circolare di notte è necessaria un'autorizzazione del "Landesregierung".

Lo stazionamento dei veicoli commerciali per il trasporto di merci e dei rimorchi di peso totale autorizzato a pieno carico superiore a 3,5 Tonnellate è vietato nei centri urbani, a meno di 25 m. di distanza dall'abitato o dagli ospedali durante i periodi suindicati nonchè tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 6.

Vi sono restrizioni supplementari durante le vacanze scolastiche:
per il 2002 vige il divieto di circolazione sugli itinerari vacanzieri, per gli autocarri di peso totale a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate, nei giorni di seguito indicati:

  • i venerdì del 5 Luglio, 26 Luglio, 2 Agosto, 16 Agosto: dalle ore 15 alle ore 19;
  • tutti i sabati dal 29 Luglio al 7 Settembre dalle ore 8 alle ore 15, nonché sabato 21 Dicembre dalle ore 8 alle ore 15.

I veicoli pesanti (autocarri, veicoli articolati, autopullman) devono distanziarsi di almeno 50 m. quando circolano al di fuori dei centri abitati.
In caso di inquinamento atmosferico elevato, possono essere introdotte limitazioni o divieti di circolazione applicabili a tutti i veicoli ad eccezione delle ambulanze, i veicoli in servizio di polizia e dei pompieri, veicoli per il trasporto pubblico e simili.
Vi sono 3 livelli di allerta:

  • "Vorwarnstufe" (preallarme): in genere questo viene annunciato alla radio o alla televisione e le autorità chiedono agli automobilisti di limitare i loro spostamenti in automobile
  • "Warnstufe I"
  • "Warnstufe II"

In questi due ultimi casi, i livelli di emissione sono elevati e il governatore della provincia può imporre un divieto di circolazione. Nei giorni in cui vige il divieto le autorità possono controllare i veicoli in circolazione e verificare se sono provvisti dell'apposito adesivo bianco sul parabrezza. Tale adesivo viene rilasciato in seguito al controllo tecnico ai veicoli (immatricolati in Austria o all'estero) dotati di marmitta catalitica, ai veicoli diesel immatricolati dopo l'1.1.1990 e ai veicoli elettrici. E' valido 6 mesi è può essere richiesto presso l'OeAMTC, l'ARBO, nonché alcune officine e stazioni tecniche regionali; costo approssimativo del controllo: 300 ATS.

DIMENSIONI E PESI CONSENTITI
Altezza: 4 m.

Larghezza: 2,55 m.
(veicolo refrigerato: 2,60 m.)

Lunghezza:
 - veicolo più caravan: 12 m.
 - semirimorchio: 16 m.
 - veicolo articolato, autotreno: 18 m.
 - Peso totale a pieno carico:

veicolo rigido:
- a due assi: 18 tonnellate
- a tre o più assi: 25 tonnellate

rimorchi:
- a 2 assi: 18 tonnellate
- a 3 o più assi: 25 tonnellate
veicolo articolato, autotreno: 38 tonnellate*

Se la distanza fra 2 assi è inferiore a 1 metro, si considerano come un solo asse.

Peso per asse:

un asse: 10 tonnellate
asse motore: 11,5 tonnellate
asse doppio se la distanza fra gli assi è:
- inferiore a 1 m.: 11,5 tonnellate
- fra 1 m. e 1,3 m.: 16 tonnellate
- fra 1,3 m. e 1,8 m.: 18 tonnellate
(*) viene tollerato un peso massimo di 40 tonnellate per i veicoli provenienti da un paese della UE.
Quando un veicolo immatricolato all'estero oltrepassa le dimensioni di cui sopra, è necessario presentare richiesta di deroga presso le autorità provinciali o presso il Ministero dei Trasporti, Radetzkystrasse 2, 1030 Vienna, se il veicolo deve transitare per più provincie. Tale veicolo dovrà percorrere unicamente le strade elencate nel permesso.

TASSO ALCOLICO NEL SANGUE
Limite consentito:
Il tasso massimo d'alcolemia è di 0,049%.
Il conducente con un tasso di alcolemia fra 0,05% e 0,08% è passibile di ammenda. A partire da un tasso di 0,08%, il conducente è punito con l'ammenda e con la sospensione della patente.
Test di rilevamento:
Qualora un conducente sia sospettato di trovarsi in stato di ubriachezza durante la guida o quando è responsabile di un veicolo, la polizia ha facoltà di sottoporlo al test dell'alito. In caso di positività del test, il conducente dovrà sottoporsi a visita medica.
Allorchè si presume che un conducente o un pedone in stato di ebbrezza siano stati la causa di un incidente grave, la polizia ha facoltà di sottoporli a un prelievo del sangue.
La polizia ha altresì facoltà di ritirare la patente di guida del conducente in stato di ubriachezza nonchè le chiavi del veicolo al fine di impedirgli di continuare ad utilizzarlo.
La guida sotto l'influenza dell'alcol ha conseguenze legali gravi. Le ammende variano da 218 a 5.813 Euro. Nel caso si tratti di un visitatore, gli può essere negato il diritto di guidare in territorio austriaco.
Un conducente che rifiuti di sottoporsi all'alcotest è passibile delle stesse sanzioni previste per chi conduce un veicolo con un tasso di alcolemia pari o superiore allo 0,16%.

MULTE AD ALTRE SANZIONI
Multe sul posto:
In caso di infrazione delle regole della circolazione, l'agente di polizia è autorizzato ad infliggere nonchè ad incassare l'ammenda sul posto fino ad un importo massimo di 36 Euro, rilasciandone ricevuta. Nel caso di ammenda di importo superiore, l'agente può richiedere al conducente una cauzione e il rimanente dovrà essere pagato entro le due settimane successive (il pagamento delle ammende può avvenire per mezzo di divise straniere correnti).
Violazione delle regole della circolazione:
Le sanzioni variano a seconda delle province
Infrazione e relativa Ammenda in EURO
Eccesso di velocità

 - fino a 10 Km/h: 11
 - 11 a 19 Km/h: 21
 - 20 a 25 Km/h: 43
 - 26 a 30 Km/h: 65
 - oltre 30 Km/h: l'ammenda varia a seconda delle circostanze individuali
(gravità, recidiva, reddito), ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo
Sosta e stazionamento vietati: 11 a 21; 58 a 72 (in caso di intralcio alla circolazione)

Mancato rispetto della precedenza: 36 a 72 (più elevata qualora l'infrazione
abbia costituito pericolo per terze persone), ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo.
Sorpasso in zona di divieto:72 a 144, ritiro patente per 3 mesi nel caso una persona sia stata messa in pericolo.

Alcolemia:
 - 0,05-0,08%: 218 a 3.633, ritiro patente per 3 settimane (recidiva);
 - 0,08 e oltre: 581 a 5813, ritiro patente per minimo 4 mesi (non è previsto un periodo massimo se il tasso di alcolemia supera lo 0,12%; la patente può essere ritirata a vita).
I conducenti che percorrono un'autostrada o un tratto di superstrada senza essere provvisti di "contrassegno autostradale", dove obbligatorio, sono passibili di un'ammenda da 65 a 2.180 Euro. I turisti possono pagare in divisa straniera o con carta di credito.
I conducenti che guidano o consentano ad altri di guidare un veicolo senza patente di guida in corso di validità, o con patente scaduta, rischiano un'ammenda nell'ordine di 2.180 Euro, e in caso di incidente, di non essere coperti dall'assicurazione.
Il conducente che si consideri innocente può rifiutarsi di pagare l'ammenda e chiedere che il suo caso sia sottoposto all'autorità giudiziaria. Tuttavia rischia di dover corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda, che verrà rimborsato se sarà riconosciuta l'innocenza.
La polizia austriaca ha facoltà di chiedere ai conducenti stranieri di corrispondere una cauzione pari all'importo dell'ammenda fino ad un importo massimo di 1.308 Euro. In caso di rifiuto, o di impossibilità a pagare, è prevista la confisca di effetti personali per un valore pari all'importo della cauzione.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO
I veicoli con targa estera devono presentare sul retro della vettura la targa nazionale e la sigla identificativa del paese di provenienza ( nel caso di vetture italiane la lettera "I" di Italia in nero su fondo ellittico bianco). E' accettata come identificativo internazionale anche l'"euro-targa" nella quale la" I" per Italia è già integrata. La violazione di quest'obbligo comporta una sanzione amministrativa, cui si aggiunge la possibilità di inibire il prosieguo del viaggio.
Casco di protezione per motociclisti:
E' obbligatorio indossare il casco sia per il conducente che per il passeggero di un ciclomotore o di un motociclo. Le infrazioni sono punite con l'ammenda da 7,20 a 21,60 Euro. L'esenzione è possibile per motivi sanitari e deve essere certificata da attestato di un'autorità competente.
Cinture di sicurezza, seggiolino per bambini:
Gli occupanti dei sedili muniti di cinture di sicurezza sono tenuti ad indossarle. Chiunque non indossi la cintura di sicurezza allorchè il veicolo viene fermato dagli agenti di polizia è passibile di diffida oppure di un'ammenda sul posto di 7,2 Euro. Se questa non viene corrisposta seduta stante o nei giorni successivi, l'importo può essere aumentato fino a 21,6 Euro e può essere comminata la pena suppletiva di 24 ore di detenzione.
Bambini: I bambini di età inferiore agli anni 12 e di altezza inferiore a m. 1,50 devono viaggiare assicurati ad una cintura adatta alla loro taglia o collocati nel seggiolino speciale nei posti anteriori come in quelli posteriori, sia che si tratti di veicolo immatricolato in Austria o immatricolato all'estero. I veicoli privi di sistema di protezione adeguato (ad esempio, gli autocarri, le autovetture a 2 posti) non possono trasportare bambini di età inferiore ai 12 anni. (Tale norma non si applica agli autobus scolastici o altri, nè ai veicoli agricoli o dell'amministrazione forestale.) I bambini di età inferiore a 12 anni di altezza superiore a m. 1,50 sono tenuti ad indossare la cintura di sicurezza per adulti. I bambini di età superiore ai 12 anni, di altezza inferiore a m. 1,50 sono tenuti ad indossare una cintura di sicurezza adattata alla loro taglia.
Triangolo: Qualsiasi veicolo a più di due ruote, immatricolato in Austria o all'estero, deve essere munito di un triangolo di segnalazione di veicolo fermo conforme al Regolamento 27 della UE. Se il veicolo è fermo in seguito a guasto o incidente su una strada extra-urbana, in luogo di visibilità nulla, o se si è dovuto fermare per causa di intemperie, ecc. il conducente deve immediatamente segnalarne la presenza ponendo il triangolo a una distanza sufficiente dal lato posteriore e a meno di un metro dal bordo della strada. Le luci di emergenza, o qualunque altro segnale luminoso, possono essere utilizzati unicamente in subordine al triangolo di segnalazione di veicolo fermo; non possono cioè sostituirlo.
Pneumatici: La profondità del profilo dei pneumatici deve essere di 1,6 mm per i veicoli privati, di 2 mm per gli autocarri e gli autobus, e di 1 mm per i ciclomotori. Tuttavia, se le autorità austriache preposte valutano che l'usura degli pneumatici di un veicolo in temporanea importazione costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, possono vietare l'ingresso del veicolo stesso in Austria.
Luci:
Uso delle luci: E' obbligatoria la guida con i fari anabbaglianti accesi in caso di scarsa visibilità per nebbia o forte pioggia. E' vietata la guida con le sole luci di posizione accese. E' consentito al conducente di segnalare il proprio avvicinamento facendo uso dei fari. E' consentito l'uso dei fari antinebbia solo in caso di nevicata o di nebbia quando la visibilità è inferiore a 50 m. Se i fari antinebbia sono posti a più di 40 cm dal lato del veicolo, è necessario utilizzare contemporaneamente anche i fari anabbaglianti. Le luci di emergenza non possono essere utilizzate che in caso di veicolo fermo o di veicolo che stia trasportando scolari o militari, al fine di proteggerli quando salgono o scendono dal veicolo. Possono anche essere utilizzate dal conducente di un taxi quale segnale di emergenza. In caso di veicolo guasto, possono essere utilizzate in aggiunta al triangolo. Alla guida dei ciclomotori e delle motociclette è obbligatorio tenere il faro anabbagliante acceso sia di notte che di giorno: Questa disposizione si applica sia nei confronti dei residenti che dei visitatori.
Cassetta pronto soccorso:
Qualsiasi veicolo, compresi i motocicli, immatricolato in Austria o all'estero, deve essere provvisto di "trousse" di pronto soccorso che deve essere contenuta in una scatola ermetica solida.

N.B.: Oltre ai regolamenti sopra menzionati, i veicoli temporaneamente importati in Austria devono essere equipaggiati in conformità alle disposizioni delle Convenzioni sulla circolazione stradale del 1949 o del 1968.

GOMME CHIODATE E CATENE PER NEVE
I pneumatici chiodati possono essere montati unicamente sui veicoli, dotati di pneumatici radiali metallici, di peso totale autorizzato non superiore a 3.500 Kg. e di peso massimo per asse non superiore a 1.800 Kg. I pneumatici chiodati devono essere montati su tutte le ruote. Se un autoveicolo che traina un rimorchio è munito di pneumatici chiodati, ne deve essere dotato anche il rimorchio su tutte le quattro ruote. I pneumatici chiodati possono essere utilizzati dal 15 novembre al primo lunedì successivo al Lunedì di Pasqua. Tuttavia locali disposizioni possono prolungare detto periodo. Dette norme valgono anche per i veicoli immatricolati all'estero. I conducenti di veicoli muniti di pneumatici chiodati non devono superare la velocità di 80 km/h sulle strade extraurbane e i 100 km/h sulle autostrade. Se immatricolati in Austria, i veicoli muniti di pneumatici chiodati devono recare sul lato posteriore il disco regolamentare raffigurante un pneumatico chiodato. Tale disco è ottenibile presso l' OeAMTC, le stazioni di servizio, ecc.
L'impiego delle catene da neve è consentito in Austria; la velocità massima consigliata è di 40 km/h.
D'inverno, le gomme da neve sono indispensabili. Quando la percorribilità delle strade è precaria, le autorità austriache possono stabilire che le autovetture montino le catene sulle ruote motrici. L'obbligo è indicato mediante l'apposito segnale stradale internazionale. E' possibile affittare le catene da neve presso gli uffici dell' ÖAMTC o ai principali posti di frontiera. E' necessario versare una cauzione pari al prezzo di acquisto delle catene, vale a dire circa 72/180 Euro. Se le catene non vengono utilizzate, all'atto della restituzione viene rimborsata la cauzione, dedotto il costo dell'affitto pari a ca. 1,44 Euro giornalieri (massimo 40 gg.). Nel caso invece che le catene siano state utilizzate, non si dà luogo alla restituzione.

AUTOSTRADE
Modalità di pagamento:
Dal 1° gennaio 1997 è obbligatorio esporre sul parabrezza del veicolo l'apposito contrassegno autostradale ("Pickerl") per poter utilizzare le seguenti autostrade:

  • A1 West-Autobahn
  • A2 Süd-Autobahn
  • A3 Süd-Ost-Autobahn
  • A4 Ost-Autobahn
  • A6 Nordost-Autobahn (in costruzione)
  • A7 Mühlkreis-Autobahn
  • A8 Innkreis-Autobahn
  • A9 Pyhrn-Autobahn
  • A10 Tauern-Autobahn
  • A11 Karawanken-Autobahn
  • A12 Inntal-Autobahn
  • A14 Rheintal-Autobahn
  • A21 Wiener-Autobahn
  • A22 Donaufer-Autobahn
  • A23 Süd-Ost-Tangente
  • A25 Linzer-Autobahn.

Inoltre, detto contrassegno è obbligatorio per percorrere i seguenti tratti di strade a scorrimento veloce:

  • S2 Wiener Nordrand
  • S4 Mattersburger
  • S5 Stockerauer
  • S6 Semmering
  • S16 Arlberg
  • S18 Bodensee
  • S31 Burgenland
  • S33 Kremser
  • S34 Traisental
  • S35 Brucker
  • S36 Murtal.

I prezzi (2004) in Euro sono, rispettivamente per: un anno (*), 2 mesi (**), 10 gg.:

 - motocicletta: 29,00; 10,90; 4,30
 - vettura privata con o senza rimorchio: 72,60; 21,80; 7,60
(*) 14 mesi (dal 1° dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo)
(**) per un periodo equivalente a 2 mesi (per esempio dal 05.01 al 05.03 oppure dal 31.07 al 30.09.

Il contrassegno è in vendita presso gli uffici dell'ÖAMTC, gli uffici postali, le compagnie di assicurazione, alcune stazioni di servizio, nonchè ai posti di dogana alla frontiera con la Svizzera. In Italia il contrassegno è ottenibile presso la maggioranza degli A.C. provinciali e di frontiera.
Oltre all'obbligo del contrassegno, è previsto il pagamento di un pedaggio sulle autostrade A9, A10 e sulla strada a carreggiate separate S16 al momento di attraversare determinate gallerie (vedi oltre).
Il contrassegno non è richiesto sull'autostrada A13, autostrada del Brennero, fra la frontiera italiana e le uscite di "Innsbruck West" o "Innsbruck Ost" e nemmeno sull'autostrada A11 del Karawanken fra St. Jakob e il traforo - vedi oltre per il pedaggio dei trafori. Il contrassegno non è inoltre richiesto sul tratto dell'autostrada A12 fra la frontiera con la Germania e l'uscita di "Kufstein Süd" (6 km.).
Per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate, i pedaggi vengono riscossi elettronicamente mediante un apparecchio applicato al parabrezza del veicolo (il c.d. "GO-Box"). Detti apparecchi si possono acquistare in Austria e nei paesi limitrofi. L'utilizzatore è così in grado di pagare i pedaggi attraverso un conto simile a quello della carta di credito (pagamento differito) oppure accreditato in anticipo mediante prepagamento (corresponsione dei pedaggi a scalare).

Vi sono 3 categorie di tariffe, in base al numero di assi del veicolo:

  • veicolo a 2 assi: 0,13 EUR/km
  • veicolo a 3 assi: 0,182 EUR/km
  • veicolo a 4 assi: 0,273 EUR/km

al netto di I.V.A. del 20%.
Indirizzo utile: www.go-maut.at (multilingue).
N.B.: Con l'introduzione del contrassegno autostradale non sono stati affatto aboliti i pedaggi già esistenti su altri tratti stradali, autostradali e gallerie. Ecco alcuni pedaggi indicativi, in Euro, su alcuni tratti, risp. per:
Veicolo a motore di peso non superiore a 3,5 T (motocicletta, autovettura con o senza caravan, minibus, camionetta); Autocarro, Autocorriera, di peso sup. a 3,5 T a 2 assi; Autocarro, Autocorriera, di peso sup. a 3,5 T a 3 assi (escluso l'asse di un rimorchio di autocorriera); Autocarro, Autocorriera, di peso sup. a 3,5 T a 4 assi ed oltre (escluso l'asse di un rimorchio di autocorriera:

  • Traforo dell'Arlberg: 8,50; 16,00; 22,00; 33,50
  • Autostr. del Brennero (tragitto intero): (A13) 8,00; 31,00; 43,50; 75,50 (151,50 dalle ore 22 alle ore 5)
  • Traforo del Karawanken : 6,50; 10,50; 15,00; 22,50
  • Autostrada del Pyhrn traforo di Gleinalm: 7,50; 11,50; 16,00; 23,50
  • Autostrada del Pyhrn traforo di Bosruck: 4,50; 8,00; 11,00; 16,50
  • Autostrada dei Tauri (tragitto intero): 9,50; 16,00; 22,50; 34,00

E' possibile acquistare una carta-sconto che dà diritto a una riduzione dei pedaggi suindicati, il cui costo è di 58 Euro.

CONVENZIONI DOGANALI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI VEICOLI
L'Austria ha aderito ai seguenti accordi internazionali:

  • Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo (New York, 1954);
  • Protocollo addizionale alla Convenzione sulle facilitazioni doganali in favore del turismo, relativo all'importazione di documenti e di materiale di propaganda turistica (New York, 1954);
  • Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali privati (New York, 1954);
  • Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali commerciali (Ginevra, 1956)
  • Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea per uso privato delle imbarcazioni da diporto e degli aeromobili (Ginevra 1956); 
  • Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet TIR (Ginevra, 1959)
  • Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto copertura di Carnet TIR (Ginevra, 1975)
  • Convenzione doganale relativa all'ammissione temporanea (Istanbul 1990).

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE SENZA DOCUMENTI DOGANALI
I veicoli delle seguenti categorie possono essere importati temporaneamente senza formalità (senza documento doganale) per la durata massima di un anno a partire dalla data di ingresso, a condizione che il proprietario risieda stabilmente all'estero: -biciclette; -ciclomotori; -motoleggere; -motoscooter; -motociclette(con o senza sidecar); -autovetture private (ivi compresi i "break", minibus e veicoli similari con vetri); -motociclette ed autovetture da rallye o da corsa (con targa straniera); -autovetture a noleggio (con o senza autista), autovetture in prestito, taxi; -autocaravan; -caravan; -rimorchi per attrezzature turistiche e sportive; -rimorchi bagagli; -rimorchi imbarcazioni da diporto; -veicoli commerciali per il trasporto in comune, vale a dire autobus e autopullman;
-veicolo commerciale per il trasporto di merci (furgoncino consegne, camioncino, autocarro, ecc.); -imbarcazione da diporto.

VEICOLI IMPORTATI TEMPORANEAMENTE CON DOCUMENTO DOGANALE
Il carnet ATA è richiesto per i seguenti veicoli immatricolati al di fuori della UE:

- autovettura da corsa, motocicletta da corsa
- autoveicolo per riprese radiotelevisive
- autoveicolo stampa
- autoveicolo per dimostrazione o esposizione.
I Carnet TIR e ATA sono accettati e utilizzati in Austria contrariamente al carnet de passages en douane e al trittico che non lo sono.

DURATA DELL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA
Se il veicolo rimane in Austria per più di un anno o se esso viene utilizzato in Austria in contrasto con i regolamenti (utilizzo da parte di persona residente in Austria), l'importatore è passibile del pagamento dei diritti doganali.

VEICOLI DA NOLEGGIO E VEICOLI CONDOTTI DA PERSONE DIVERSE DAL PROPRIETARIO
Veicoli da noleggio:
Un visitatore residente in un Paese della U.E. può condurre in Austria un'autovettura noleggiata in un qualsiasi Paese della U.E. senza alcuna formalità.
Esiste un accordo speciale fra la Svizzera e l'Austria che consente ad un residente della Svizzera di guidare in Austria un'autovettura noleggiata in Svizzera per un periodo massimo di 8 giorni.
Guida di veicolo da parte di persona diversa dal proprietario:
Importazione: è preferibile che l'importatore sia munito di delega del proprietario del veicolo.
Guida: Non è consentito ad un automobilista austriaco di condurre un veicolo immatricolato all'estero. In caso di infrazione, viene comminata una sanzione, è ingiunto il pagamento dei diritti doganali e viene sequestrato il veicolo. Le uniche eccezioni a tale regolamento sono: malattia del conducente, guasto del veicolo con conseguente necessità di condurlo presso l'officina, necessità di recarsi ad accogliere un visitatore all'aeroporto. In tutti i casi anzidetti il proprietario è tenuto a fornire un documento scritto con precise indicazioni circa l'itinerario, la data e la ragione per la quale viene utilizzato il veicolo.

CARAVAN, AUTOCARAVAN E RIMORCHI PER BAGAGLIO
Le caravan, le autocaravan e i rimorchi per bagaglio possono essere importati temporaneamente senza formalità. Non è richiesto l'inventario del contenuto delle caravan o delle autocaravan a meno che non vi siano oggetti di valore. Per le caravan che vengono lasciate nei campeggi o in terreni privati per un periodo superiore ad una stagione è necessario un permesso. Di norma è accettata una garanzia minima ma in alcuni casi la garanzia deve coprire l'importo totale dei diritti doganali. Il periodo d'importazione temporanea è di un anno che può essere prorogato per validi motivi. Le dimensioni non possono superare i seguenti limiti:

altezza: 4 m
larghezza: 2,55 m
lunghezza:
- caravan o rimorchio: 12 m
- veicolo + rimorchio o caravan: 18,75 m
Il peso totale di una caravan o di un rimorchio dotato unicamente di freno a inerzia non deve superare il peso del veicolo trattore e nemmeno il peso indicato sul certificato di immatricolazione del veicolo.

Norme varie
IMPORTAZIONE LIMITATA
Armi da fuoco : vedi Imp. vietata.
Pezzi di ricambio : Non vi sono restrizioni circa l'importazione di pezzi di ricambio in provenienza dall'U.E. Se invece questi vengono importati da Paesi extracomunitari per la riparazione di un veicolo che si trova già in Austria, è necessario conservare i vecchi pezzi e riesportarli assieme al veicolo. Questi ultimi possono essere abbandonati all'Erario o distrutti a spese dell'importatore. Un pezzo di ricambio di valore (es. un motore) deve essere coperto da un certificato rilasciato contro deposito dei diritti o contro garanzia. I depositi in contanti sono rimborsati alla dogana di uscita.
Carni: Le limitazioni sono le seguenti:
- carne e prodotti d'origine animale (uova, latte, miele) nonché prodotti quali i latticini, salsicce, ecc., provenienti da Paesi extra-UE: 1 kg a persona;
-caviale: 250 g a persona;
-conserve di carne o di prodotti derivati: 1 kg. a persona;
-pesci: fino a un numero massimo di 10 per un peso non superiore ai 15 kg.
Per quantità maggiori è richiesto un certificato e ne è consentita l'importazione soltanto attraverso determinati valichi di frontiera.
Qualora sia in atto una malattia epizootica nel Paese di provenienza (es. afta), l'importazione della carne può essere vietata.
Piante: L'importazione di alberi bonsai, di vitigni e di piante di agrumi è vietata. Le quantità massime di altre piante e vegetali ammesse all'importazione per l'uso personale dell'importatore sono le seguenti:
- 1 bouquet di fiori recisi;
- fino a 80 litri di terricciato (composta);
- fino a 3 piante da appartamento in vaso;
- fino a 10 piante da balcone;
- fino a 20 piantine di ortaggi;
- fino ad 1 Kg. di bulbi di fiori;
- 1 albero di Natale;
- 1 bouquet di rovi o 1 corona;
- 1 piccola quantità di granaglie;
- materia prima o alimenti per animali quali il fieno e la paglia: in quantità ragionevoli per il nutrimento di un animale al seguito;
- patate: fino a 10 Kg. a persona;
- frutta ed altri ortaggi: fino a 15 Kg. a persona.
L'importazione di altre piante è possibile solamente ai posti di frontiera dove esse possono essere dichiarate con l'adempimento delle necessarie formalità.
Altro:
Un utensile od uno strumento professionale proveniente da un Paese extra-UE (es.: saldatore elettrico, piccolo trapano, misuratore elettrico, ecc.) può essere importato in franchigia se di basso valore.
I seguenti articoli se provenienti da Paesi extra-UE devono essere dichiarati:
- equipaggiamento per servizi stampa, di radio e di televisione;
- equipaggiamento cinematografico;
- articoli destinati ad esposizioni, fiere, ecc.;
- articoli dimostrativi che servono da campionatura;
- merce in prova, di uso temporaneo, ad eccezione dei mezzi di trasporto.
Si raccomanda in tali casi di munirsi di Carnet ATA.
Medicinali:
Non è richiesta l'autorizzazione per l'importazione di medicinali per l'uso personale del visitatore, tuttavia si consiglia di munirsi della prescrizione medica.
DIVIETI DI IMPORTAZIONE
E' vietata l'importazione dei seguenti articoli:
armi militari, armi da fuoco a mano, alcuni tipi di coltelli, fucili, pistole "starter", pistole a gas narcotici, veleni opere pornografiche articoli in contrasto con l'accordo CITES (accordo internazionale contro il commercio di specie in via di estinzione, fauna e flora)
LIMITAZIONI ALL'ESPORTAZIONE
I visitatori che acquistano merci in Austria per un valore superiore a 950 ? e che si recano poi in paesi dell'AELE, devono munirsi del certificato di origine ("Ursprungserklärung") per potervele importare in franchigia.
L'esportazione di oggetti di antiquariato (in particolare di arte sacra) necessita di un'autorizzazione da parte dell'ufficio nazionale per la protezione del patrimonio (Bundesdenkmalamt).

Usi locali

Limiti di velocità
Limiti di velocità generali
Nei centri urbani: Nei centri urbani i veicoli non devono superare i 50 Km/h, salvo indicazione contraria. L'inizio di un centro abitato viene indicato dal pannello con il nome della località. Nella città di Graz il limite di velocità è di 30 Km/h (salvo indicazione contraria). I ciclomotori non devono superare i 45 Km/h sia all'interno che al di fuori dei centri abitati. In presenza di bambini, persone handicappate o anziane, l'automobilista è tenuto a una condotta di guida attenta che gli consenta di fermarsi in qualsiasi momento.

Al di fuori dei centri abitati:
Autostrada:
motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg: 130 Km/h (1)
veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100 Km/h
autobus: 100 Km/h (2)
veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
- se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo e il peso massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i 3.500 Kg: 100 Km/h
- altri: 70 Km/h
veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 80 Km/h
Altre strade:

motocicletta, autovettura privata, autocarro fino a 3.500 Kg: 100 Km/h
veicolo con rimorchio di peso massimo non sup. a 750 Kg: 100 Km/h
autobus: 80 Km/h
veicolo con rimorchio di peso massimo superiore a 750 Kg:
- se il peso del rimorchio non supera quello dell'autoveicolo e il peso massimo dell'insieme dei due veicoli non supera i 3.500 Kg: 80 Km/h
- altri: 60 Km/h
veicolo articolato, autocarro di peso sup. a 3.500 Kg (3): 70 Km/h (4)
(1) 110 Km/h durante la notte dalle ore 22 alle ore 5 sulle seguenti autostrade: A10 (Tauern), A12 (Inntal), A13 (Brenner), A14 (Rheintal)
(2) 90 Km/h dalle ore 22 alle ore 5 sulle autostrade indicate alla nota 1
(3) ai veicoli di peso superiore a 7.500 Kg, è vietata su tutte le strade austriache la circolazione di notte fra le ore 22 e le ore 5. Tale regola non si applica ai veicoli "silenziosi" purchè non superino la velocità di 60 Km/h.
(4) 60 Km/h sulla maggior parte delle strade del Tirolo.
La velocità minima consentita sulle autostrade e sulle strade di scorrimento rapido è attualmente di 60 Km/h e non vi è consentita la circolazione dei veicoli non concepiti per mantenere tale velocità.
Limiti di velocità particolari
I veicoli equipaggiati con pneumatici chiodati non possono superare i 100 Km/h sulle autostrade e gli 80 Km/h sulle altre strade.
La velocità massima consigliata per i veicoli muniti di catene è di 40 Km/h.

Altri limiti di velocità
- veicolo trainante un altro veicolo: 40 Km/h
- veicolo autorizzato a circolare in zona residenziale ("Wohnstrasse"): 5 Km/h
 

 
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